La certificazione energetica degli edifici ora diventa obbligatoria
COSA E’ LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
La certificazione energetica è un processo finalizzato a far conoscere al cittadino le caratteristiche energetiche del “sistema edificio-impianto” che sta per acquistare o per affittare.
Questo significa informare l’utente (il cittadino) circa i consumi energetici del proprio “sistema edificio-impianto” (abitazione, botteghe, fabbriche, edifici pubblici, ecc.); costituire un elemento di giudizio nell’acquisto/locazione di un immobile attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B); sviluppare la cultura dell’efficienza energetica.
L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ACE)
L’attestato di certificazione energetica (ACE), previsto dalla Direttiva europea 2002/91/CE, è il documento sintetico attestante i risultati dell'indagine energetica compiuta sull'edificio analizzato.
Esso permette all'utente di valutare l’efficienza energetica dell’immobile e al tempo stesso di avere una percezione di quelli che possono essere i costi di gestione connessi al riscaldamento-raffrescamento dell'edificio.
IL CERTIFICATORE ENERGETICO
Per svolgere l'attività di certificazione energetica in Regione Lombardia occorre essere iscritti all'elenco dei soggetti certificatori, istituito presso l'Organsimo di accreditamento (cfr Punto 16 della DGR VIII/8745, Soggetto certificatore).
OBBLIGHI NORMATIVI
Gli obblighi normativi in Regione Lombardia (campo di applicazione, soggetti abilitati all’attività, procedura di certificazione, ecc…) aventi ad oggetto la certificazione energetica degli edifici, sono disciplinati dalla DGR VIII/5018 e s.m.i..
Il 15 gennaio 2009 è stata pubblicata la DGR VIII/8745 che integra e modifica la precedente delibera (DGR VIII/5773).
I casi in cui e’ obbligatoria la certificazione energetica dell’edificio sono i seguenti:
Punto 9 della DGR VIII/8745
La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, secondo la seguente scadenza temporale, nei seguenti casi:
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dal 1° settembre 2007:
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edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
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per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
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a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
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per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
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dal 1° luglio 2009:
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trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
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dal 1° luglio 2010:
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contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
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ing. Vincenzo Sfregola (Certificatore energetico accreditato presso la Regione Lombardia)







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