Iva agevola 10% per le ristrutturazioni

venerdì, 13 febbraio, 2009
Scritto da Giorgio T.

Prorogata fino al 2010 anche la discesa dal 20 al 10 per cento dell’aliquota Iva sulle fatture per molte opere di recupero, e, più esattamente, per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria. Consiste nella discesa dal 20 al 10 per cento dell’aliquota Iva sulle fatture per molte opere di recupero, e, più esattamente, per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria. Viceversa le opere di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia avevano già concessa l’Iva al 10 per cento. La misura, introdotta dalla Finanziaria 2000, è da allora in vigore, salvo un periodo di interruzione di 7 mesi in cui l’Iva è ritornata al 20% (da gennaio a fine settembre 2006).


A differenza di quanto accade per la detrazione del 36%, l’Iva al 10% (agevolata o non, poco importa) si gode ora su tutte le opere di recupero degli immobili (quelle che, inesattamente dal punto di vista delle norme urbanistiche, vengono comunemente definite come “ristrutturazioni”).

Prestazioni agevolabili
L’aliquota agevolata del 10% vale anche per l’acquisto di materiali e di altri beni necessari per i lavori, a meno che:
- i materiali vengano forniti da un soggetto diverso di quello che esegue i lavori. Quindi per quelli acquistati direttamente dal committente si versa l’Iva al 20 per cento;
- il costo dei materiali dei cosiddetti “beni significativi” non superi il 50% del costo del l’intervento edile. In tal caso l’Iva al 10% si applica solo parzialmente.
Sono considerati beni significativi:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
La circolare delle finanze n. 71/E del 7 aprile 2000, chiarisce che l’Iva agevolata non può applicarsi:alle prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, per esempio la fattura del direttore dei lavori o le prestazioni aggiuntive svolte dall’amministratore di condominio .
Sull’acquisto di box nuovi (che non è opera di recupero, ma è agevolata comunque ai sensi della detrazione del 36%), l’aliquota Iva può variare invece dal 4% (unico box di pertinenza di abitazioni acquistate come prima casa), al 10% (altri box di pertinenza costruiti ai sensi della legge Tognoli) e fino al 20% (altri casi). Da luglio 2006, in alcuni casi particolari (box venduti da impresa costruttrice dopo 4 anni dall’ultimazione), si applica invece l’imposta di registro, al 3% del valore.

Il calcolo
- Se il costo d’acquisto di beni significativi supera metà della fattura, l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero
e quello dei beni stessi.

Un esempio
- Per l’installazione di un ascensore in un condominio la fattura totale è di 30mila euro. Costo dell’ascensore e dei suoi componenti: 19mila euro.
- 30mila euro (totale fattura) meno 19mila euro (costo ascensore) = 11mila euro
- 20 mila euro (costo ascensore) meno 11mila euro = 9mila euro.
- Aliquota Iva: su 9mila euro il 20% (1.800 euro); su 21mila euro il 10% (2.100 euro).

Scarica il modello per l’iva agevolate.

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