Il contratto edile per appalti privati
Il Foro competente nelle claausole.
Nei contratti d’appalto, la clausola foro competente è sempre un’incognita per l’utente, spieghiamo la clausola nello specifico.
In Italia vige il principio generale per il quale in un contratto si può scegliere quale giudice avrà la competenza di dirimere un’eventuale controversia insorta tra le parti (art. 28 c.p.c.), ma vi sono delle eccezioni. Tra queste, alcune si ispirano proprio alla preoccupazione che uno dei due contraenti sia ritenuto “debole”.
Nel caso del contratto d’appalto per lavori di ristrutturazione, quando l’impresa è una società di persone in cui l’attività risulti prevalente, è affetta da nullità la clausola contrattuale con cui viene derogata la competenza del tribunale del luogo ove ha il proprio domicilio l’impresa edile.
Tale nullità è insanabile per contrarietà ad una norma imperativa di legge. Opera inoltre il meccanismo dell’integrazione automatica previsto dall’art. 1419, comma 2°, c.c. Quindi, se nel contratto con un’impresa edile si inserisce una clausola attributiva della competenza a favore del giudice del luogo ove ha sede il preponente, il contratto rimane valido, ma tale clausola deve considerarsi cassata e sostituita dalla corrispondente norma di legge.






