Certificazione impianti nelle ristrutturazioni

domenica, 15 febbraio, 2009
Scritto da Giorgio T.

Il 25 giugno 2008, il D.L. n. 112 del 25/06/2008 ha soppresso l’art. 13 del D.M. 37/2008, dove veniva richiesta la reperibilità della documentazione e delle certificazioni degli impianti esistenti in caso di compravendita degli immobili. Lo scambio di tale documentazione non rappresenta quindi più un obbligo; tuttavia consigliamo, di richiederla comunque, per la sicurezza generale di chi subentra nell’immobile ed anche per eventuali verifiche successive da parte di altri impiantisti.


Ai fini della sicurezza, gli impianti elettrici sono regolamentati dalle leggi n.186/68, n.46/90, e dal DPR n.447/91.
La legge stabilisce che, per evitare che i lavori siano eseguiti da persone non abbastanza esperte, sugli impianti elettrici possono operare solo tecnici abilitati, cioè in possesso di un certificato rilasciato dalle Camere di Commercio o dalle Commissioni Provinciali per l’artigianato.

I committenti dei lavori hanno la responsabilità di affidare l’esecuzione dei lavori ad imprese abilitate, in caso contrario sono soggetti ad una ammenda fino a 250 euro. Si consiglia pertanto di utilizzare solo Imprese e/o artigiani che possano rilasciare i certificati di tutti gli impianti realizzati.

Le dichiarazioni di conformità in caso di una ristrutturazione sono:
Impianto elettrico (obbligatorio)
Impianto Gas (obbligatorio)
Impianto Riscaldamento (obbligatorio)
Impianto Idrico (opzionale)
Certificato di Abitabilità (obbligatorio in caso di nuova costruzione totale)

Se hai dubbi o domande invia un messaggio in contatti

6 Commenti da “Certificazione impianti nelle ristrutturazioni”

  1. Cara Melania, i vizi occulti non hanno scadenza, se quando hai comprato l’immobile ti è stato venduto con un vizio del quale ne sei venuta a conoscenza successivamente, puoi tranquillamente rivalerti su chi ti ha venduto l’immobile.

    #426
  2. melania

    Ho comprato un’immobile 3 anni fa facendomi consegnare tutte le certificazioni degli impianti, considerato che l’appartamento era stato ristrutturato più di un anno prima della compravendita. Un anno fa, a seguito di una segnalazione del tecnico, che fa la manutenzione caldaia annualmente, mi viene chiesta la certificazione UNICG 7129/92 sul sistema di evacuazione fumi. Dopo un mese il vecchio proprietario me ne manda una copia scansionata. Tre settimane fa, a seguito di una occlusione temporanea dello scarico fumi, riscontro dal tecnico che pulisce il camino che tutto il sistema di scarico dei fumi dentro il soffitto non è a norma. Non è a norma neanche il camino in muratura, che doveva essere intubato direttamente alla mia caldaia.
    Alla luce di questa scoperta, scrivo subito alla ditta e in cc il vecchio proprietario chiedendo immediato ripristino a norma dell’impianto.
    La ditta viene a vedere e dice che la Certificazione a loro nome riporta una scritta AGGIUNTA con la dicitura UNICG 7129/92 e che loro possono dimostrare di aver solamente sostituito i tubi del gas, avendo spostato il contatore all’interno dell’appartamento dal pianerottolo.( in realtà non ne sono sicuri, perchè poi al telefono si lasciano scappare che hanno sostituito anche la caldaia).
    DOMANDA1: se la ditta non ha toccato la caldaia, posso rivalermi sul venditore per vizio occulto?
    DOMANDA 2: se invece la ditta ha sostituito solo la caldaia senza preoccuparsi di controllare la regolarità dello scarico fumi-incluso il camino non intubato- sebbene la caldaia funzionasse perfettamente, è comunque responsabile a fronte di una Certificazione a loro nome con l’aggiunta della dicitura “UNICG 7129/92″ nel campo di asseverazione del modulo?
    grazie

    #425
  3. Le certificazioni sono obbligatorie per legge, la ditta, ultimato o non deve rilasciare certificazione eventualmente parziale dell’impianto eseguito, se creasse problemi, deve rivolgersi ad un CTU del tribunale il quale verifica lo stato dei lavori e a quel punto la ditta è obbligata al rilascio delle certificazioni, se comunque lei dice alla ditta che vuole rivolgersi al tribunale vedrà che la stessa le rilascia immediatamente i certificati.
    saluti
    Alex

    #398
  4. carlo

    Salve ho problemi con una ditta a cui ho appaltato a 1/2 contratto lavori di ristrutturazione fra cui rifacimento bagno ed impianto elettrico.
    Considerate tempistiche ormai lunghissime….non per tali impianti già effettuati…..vorrei interrompere il rapporto.
    In tale caso ho diretto ugualmente ad avere le mie certificazioni? E se la ditta per “ripicca” non volesse rilasciarmi nulla…cosa potrei fare?
    Saluto e ringrazio

    #397
  5. Ciao alessandra,
    si è vero la, secondo la normativa (D.M. 22/01/2008 n. 37; D.P.R. 462/01) la periodicità dei controlli è due anni, chiunque modifichi impianti gas, elettrici, idrici ecc… è tenuto a rilasciare regolare certificazione.
    ciao e buon lavoro

    #227
  6. Alessandra

    Sto ristrutturando un appartamento. L’elettricista che mi rifarà l’impianto elettrico, mi dice che la certificazione ha validità biennale, è vero quello che dice? Non riesco a trovare alcuna conferma sul punto. Quali sono i riferimenti normativi?

    Dovrò spostare il contatore del gas, per l’allacciamento avrò bisogno della certificazione dell’idraulico, corretto?

    Molte grazie

    #226

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